Art. 575 c.p. — Omicidio
Testo dell'articolo
Art. 575. Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. 96 125 233
Aggiornamenti
96 La L. 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 , ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
125 La L. 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
233 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 575 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
