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Art. 544 quinquies c.p. — Divieto di combattimenti tra animali

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Art. 544 quinquies. Divieto di combattimenti tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da due a quattro anni [modificato] e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla meta':

1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma [modificato] . Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

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Avv. Federico Papa
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