Art. 540 c.p. — Rapporto di parentela
Testo dell'articolo
Art. 540. Rapporto di parentela
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione fuori del matrimonio [modificato] e' equiparata alla filiazione nel matrimonio [modificato] . Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio [modificato] e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
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