Art. 518 sexies c.p.
Testo dell'articolo
Art. 518 sexies. Riciclaggio di beni culturali
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto. [modificato]
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