In vigoreNormativaCodice penale

Art. 518 quater c.p.

Testo dell'articolo

Art. 518 quater. Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'[articolo 628](/it-IT/fonte/codice-penale/art-628), terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'[articolo 629](/it-IT/fonte/codice-penale/art-629), secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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