Art. 512 bis c.p. — Trasferimento fraudolento di valori
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Art. 512 bis. Trasferimento fraudolento di valori
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la societa' partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. [modificato]
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