Art. 497 bis c.p. — Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
Testo dell'articolo
Art. 497 bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da due a cinque anni [modificato] . La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
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