Codice penale › Libro II › Titolo VII › Capo III · Della falsità in atti

Art. 489 c.p.

Uso di atto falso

Vigente

Art. 489. Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 [comma abrogato] . 94 97a 129


Aggiornamenti

94 Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonché dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

97a Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

129 Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonché dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".

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In breve

Il reato di uso di atto falso, disciplinato dall'art. 489 c.p., punisce chiunque, senza essere concorso nella falsità, faccia uso di un atto falso. Tale fattispecie costituisce una figura di reato sussidiaria rispetto alle falsità materiali e ideologiche, sanzionando la condotta di chi pone in circolazione o sfrutta l'efficacia probatoria di un documento contraffatto o alterato da altri.

Dal quesito «Reato di uso di atto falso: elementi oggettivi e soggettivi ex art. 489 c.p.» →

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Art. 489 c.p. (Uso di atto falso) «Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7.»

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