In vigoreNormativaCodice penale

Art. 466 bis c.p. - Confisca

Testo dell'articolo

Art. 466 bis. Confisca

(Confisca). [modificato] Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-penale/art-444) del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli [453](/it-IT/fonte/codice-penale/art-453), [454](/it-IT/fonte/codice-penale/art-454), [455](/it-IT/fonte/codice-penale/art-455), [460](/it-IT/fonte/codice-penale/art-460) e [461](/it-IT/fonte/codice-penale/art-461) e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilita', per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'[articolo 322-ter](/it-IT/fonte/codice-penale/art-322-ter). [modificato]

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