Art. 465 c.p. — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Testo dell'articolo
Art. 465. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila [modificato] . Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila [modificato] .
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