Art. 388 ter c.p. — Mancata esecuzione fraudolenta
Testo dell'articolo
Art. 388 ter. Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ... [modificato] , con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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