Art. 385 c.p. — Evasione
Testo dell'articolo
Art. 385. Evasione
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [modificato] . La pena e' della reclusione da due a cinque [modificato] anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei [modificato] anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.
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