In vigoreNormativaCodice penale

Art. 377 bis c.p.

Testo dell'articolo

Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni [modificato] . 175

Aggiornamenti

175 La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".

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Avv. Federico Papa
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