Art. 345 c.p. — Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni
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Art. 345. Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila [modificato] .
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