In vigoreNormativaCodice penale

Art. 341 bis c.p. — Oltraggio a pubblico ufficiale

Testo dell'articolo

Art. 341 bis. Oltraggio a pubblico ufficiale

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola [modificato] . La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 341 bis c.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale