Art. 309 c.p. — Banda armata: casi di non punibilita'
Testo dell'articolo
Art. 309. Banda armata: casi di non punibilita'
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda e' stata formata.
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