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Art. 306 c.p. — Banda armata: formazione e partecipazione

Testo dell'articolo

Art. 306. Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

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Avv. Federico Papa
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