In vigoreNormativaCodice penale

Art. 290 c.p.

Testo dell'articolo

Art. 290. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [modificato] . La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Aggiornamenti

6 Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale .

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Avv. Federico Papa
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