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Art. 29 c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

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Art. 29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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