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Art. 25 c.p. — Arresto

Testo dell'articolo

Art. 25. Arresto

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

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Avv. Federico Papa
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