Art. 233 c.p. — Divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie
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Art. 233. Divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie
Al colpevole di un delitto contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, puo' essere imposto il divieto di soggiornare in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie, designati dal giudice. Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno. Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata.
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