In vigoreNormativaCodice penale

Art. 202 c.p. - Applicabilità delle misure di sicurezza

Testo dell'articolo

Art. 202. Applicabilita' delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

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