Codice penale › Libro I › Titolo VIII › Capo I › Sezione I · Disposizioni generali
Art. 200 c.p.
Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Art. 200. Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
(Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone) Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
In breve
L'art. 200 c.p. disciplina il principio di legalità e la successione delle leggi nel tempo in materia di misure di sicurezza. A differenza delle pene, che sono regolate dal principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole ex art. 2 c.p., le misure di sicurezza seguono una logica basata sulla pericolosità sociale del soggetto al momento della loro applicazione.
Dal quesito «Disciplina e applicazione delle misure di sicurezza ex art. 200 c.p.» →Richiamato da
Gli articoli che nel testo rinviano all'art. 200 c.p.:
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Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 200 c.p.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 200 c.p. (Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone) «(Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone) Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.»
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