Codice penale › Libro I › Titolo VIII › Capo I › Sezione I · Disposizioni generali

Art. 200 c.p.

Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Vigente

Art. 200. Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

(Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone) Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

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In breve

L'art. 200 c.p. disciplina il principio di legalità e la successione delle leggi nel tempo in materia di misure di sicurezza. A differenza delle pene, che sono regolate dal principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole ex art. 2 c.p., le misure di sicurezza seguono una logica basata sulla pericolosità sociale del soggetto al momento della loro applicazione.

Dal quesito «Disciplina e applicazione delle misure di sicurezza ex art. 200 c.p.» →

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Art. 200 c.p. (Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone) «(Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone) Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.»

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