Art. 167 c.p. — Estinzione del reato
Testo dell'articolo
Art. 167. Estinzione del reato
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene [modificato] .
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