Art. 156 c.p. — Estinzione del diritto di remissione
Testo dell'articolo
Art. 156. Estinzione del diritto di remissione
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. 68
Aggiornamenti
68 La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.
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