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Art. 13 c.p. - Estradizione

Testo dell'articolo

Art. 13. Estradizione

L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto. Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

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