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Art. 742-bis c.p.p. - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

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Art. 742-bis. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento.

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