Art. 657-bis c.p.p. — Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca
Testo dell'articolo
Art. 657-bis. Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca
1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda [modificato]
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