In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 534 c.p.p. — Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Testo dell'articolo

Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

Nota redazionale Il testo del presente articolo e' già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 534 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale