Art. 534 c.p.p. — Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Testo dell'articolo
Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
Nota redazionale Il testo del presente articolo e' già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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