Art. 369 c.p.p. — Informazione di garanzia
Testo dell'articolo
Art. 369. Informazione di garanzia
1. A tutela del diritto di difesa, [modificato] quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione [modificato] delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e l'invito [modificato] a esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresi' la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.
1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, puo' essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalita' ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.
1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 [modificato]
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
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