Art. 334-bis c.p.p. — Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte
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Art. 334-bis. Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte
##### Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'[articolo 391-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-391-bis) non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte [modificato]
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