In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 246 c.p.p. — Ispezione di luoghi o di cose

Testo dell'articolo

Art. 246. Ispezione di luoghi o di cose

1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo' far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessita' di procedere alle attivita' di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero puo' procedere ai sensi dell'[articolo 364](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-364), comma 5, secondo periodo. Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente [modificato] .

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 246 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale