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Art. 237 c.p.p. — Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
Testo dell'articolo
Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
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