Art. 90-bis.1 c.p.p. — Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134
Testo dell'articolo
Art. 90-bis.1. Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134
1. - (Informazioni alla vittima di cui all'[articolo 42](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-42), comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). [modificato]
1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa.
[modificato]
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 90-bis.1 c.p.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
