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Art. 90-bis.1 c.p.p. — Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

Testo dell'articolo

Art. 90-bis.1. Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

1. - (Informazioni alla vittima di cui all'[articolo 42](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-42), comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). [modificato]

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa.

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