Art. 726-sexies c.p.p. — Audizione mediante teleconferenza
Testo dell'articolo
Art. 726-sexies. Audizione mediante teleconferenza
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. [modificato]
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