Art. 706 c.p.p. — Ricorso per cassazione
Testo dell'articolo
Art. 706. Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso. [modificato]
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.
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