Art. 573 c.p.p. — Impugnazione per i soli interessi civili
Testo dell'articolo
Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili
1. L'impugnazione per gli [modificato] interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. [modificato]
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
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