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Art. 546 c.p.p. — Requisiti della sentenza

Testo dell'articolo

Art. 546. Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;

b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non puo' sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente piu' anziano del collegio; se non puo' sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

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Avv. Federico Papa
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