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Art. 50 c.p.p. — Azione penale

Testo dell'articolo

Art. 50. Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale e' esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

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Avv. Federico Papa
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