In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 43 c.p.p. — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

Testo dell'articolo

Art. 43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1. Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 43 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale