Art. 43 c.p.p. — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
Testo dell'articolo
Art. 43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
1. Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
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