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Art. 193 c.p.p. — Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

Testo dell'articolo

Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

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Avv. Federico Papa
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