Art. 388 c.p.c. — Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Testo dell'articolo
Art. 388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica. [modificato]
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