Art. 58 bis c.p.c. — Ufficio per il processo
Testo dell'articolo
Art. 58 bis. Ufficio per il processo
L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale [modificato] .
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Note professionali
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