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Art. 58 bis c.p.c. — Ufficio per il processo

Testo dell'articolo

Art. 58 bis. Ufficio per il processo

L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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