In vigoreNormativaCodice di procedura civile
Art. 87 c.p.c. — Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
Testo dell'articolo
Art. 87. Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
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