Art. 840 quinquiesdecies c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 840 quinquiesdecies.
decies (Chiusura della procedura di adesione). [modificato] La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non e' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che e' necessario sostenere. La chiusura della procedura di adesione e' dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies. Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi. [modificato] 159 160 163 162
Aggiornamenti
159 La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".
160 La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.
162 La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
163 - La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
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