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Art. 84 c.p.c. — Poteri del difensore

Testo dell'articolo

Art. 84. Poteri del difensore

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

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Avv. Federico Papa
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