Art. 824 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 824.
(Originali e copie del lodo). Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo. [modificato]
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