Art. 816 sexies c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 816 sexies. Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte
Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita' legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico. [modificato]
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