In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 816 sexies c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 816 sexies. Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte

Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita' legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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