In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 814 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 814. Diritti degli arbitri

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'[articolo 810](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-810), secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'[articolo 825](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-825), quarto comma. Si applica l'[articolo 830](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-830), quarto comma. [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 814 c.p.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale