Art. 814 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 814. Diritti degli arbitri
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'[articolo 810](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-810), secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'[articolo 825](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-825), quarto comma. Si applica l'[articolo 830](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-830), quarto comma. [modificato]
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