Art. 680 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 680.
[abrogato] ARTICOLO ABROGATO DALLA L
26 NOVEMBRE 1990, N. 353 67 70 72
Aggiornamenti
67 La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
70 La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 9/3/1994, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680 , primo comma, del codice di procedura civile , nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 ".
72 La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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